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Vizio "occulto" e "occultato"

La mia esperienza

Nella mia esperienza ventennale mi è capitato di imbattermi in vizi "occulti" o addirittura "occultati" ma : che differenza c'è? e che impatto ha questo su una compravendita?

Il vizio occulto è un difetto grave non riconoscibile al momento dell’ acquisto o della consegna del bene mentre il vizio occultato è un illecito che compie il proprietario nascondendo un danno o un difetto , un esempio potrebbe essere :

il mezzo prende uno scoglio , viene riparato (a volte malamente) , il proprietario omette di dire questo dettaglio , il compratore, dopo un anno si ritrova che dalla riparazione vi è un problema.....

L'UCINA, ha redatto un manuale sulla Direttiva CE 99/44 questa è molto utile in quanto spiega alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

DOWNLOAD MANUALE :

Riporto di seguito un interessante articolo sulla Giurisprudenza che evidenzia bene le due differenza

Emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che i vizi occulti vadano identificati in quei vizi che non sono immediatamente o facilmente conoscibili. Pertanto, i “vizi occulti” vanno tenuti distinti dal caso in cui il venditore abbia dolosamente “occultato i vizi”.

Infatti, sent. 3042/15 esplicita che l’art. 1494 c.c. pone anche per i vizi occulti una presunzione di colpa in capo al venditore, il quale per liberarsene dovrà dare prova della sua ignoranza incolpevole.

Nel fatto della sentenza in questione, relativamente al giudizio di secondo grado, possiamo leggere:

Ribadiva la corte capitolina che il difetto in questione (alternatore bruciato) costituiva un vizio non facilmente riconoscibile e tale da rendere il bene inidoneo all'uso, per il quale era prevista la garanzia ex art. 1490 e ss. c.p.c., atteso che il venditore non aveva provato di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza del vizio stesso.”

Nella stessa sentenza è esplicitato che: “Peraltro, con riferimento all'ipotesi in esame, ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi ( Cass. n. 13593 del 21/07/2004; Sez. 2, n. 18125 del 26/07/2013).

Ancora, sent. 20564/12, relativamente all’insorgere graduale di un vizio, stabilisce che: “ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti – là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore – occorre comunque che il “dies a quo” si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. n. 5732 del 10/03/2011).”

Ancora, sent. 19494/11, esplicita che: “la garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa è effetto naturale della vendita e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l’obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi ‘di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa’ (art. 1494, comma 1, cod. civ.). Ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza.”

I vizi occulti ben possono dunque essere sconosciuti al venditore stesso, che dovrà dimostrare di averli ignorati incolpevolmente.

Diverso è il caso in cui, come recita l’art. 1495 c.c., il venditore abbia “occultato” i vizi. In primis tale occultamento riguarda solo l’esclusione del termine di decadenza di 8 giorni per la denuncia di cui al suddetto articolo e non la garanzia risarcitoria in sé o la garanzia per i vizi in generale; inoltre perché vi sia occultamento non basta che il venditore abbia taciuto la presenza dei vizi, ma è necessario che abbia compiuto degli interventi volti a renderne difficile la scoperta. Deve dunque trattarsi di un’attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto (sent. 7545/97). L’occultamento deve dunque consistere in una vera e propria particolare attività illecita del venditore diretta a nascondere il difetto, non essendo sufficiente il mero silenzio (sentt. 5251/04, 2660/93). - Fonte : Lorenzo Mariani - Avvocato familiarista e civilista.


In definitiva ciò che mi sento di dire è che se vi accingete a comprare o vendere un natante / barca o altro mezzo affidatevi a queste figure :

- Mediatore Marittimo che per LEGGE è tenuto ad avere responsabilità, l'art. 1759, comma 1 c.c. impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

- Perito Navale , una Perizia Navale serve a non prendere fregature e soprese nell'aquisto di imbarcazioni,che sia un Gommone, una Barca a vela o una Nave è consigliato richiedere una Perizia, ci sono diversi organi quali R.I.N.AA. , UDICER ecc.ecc. che possono aiutare il cliente in questa fase.

Lasciate stare amici o "tuttologi" che rischierebbero solo di dare consigli sbagliati.


BUON VENTO!





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