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La scorrettezza del mestiere nel settore nautico.

Immagine del redattore: Franca BisoFranca Biso

La nautica ha la possibilità di racchiudere tante tipologie di maestranze ma , in questo articolo, mi soffermerò sulla mediazione marittima ; purtroppo, in questo settore, vi sono figure non abilitate che danneggiano il mercato usando delle "strategie" che nei miei 22 anni di lavoro ho avuto modo conoscere, questo, come detto , non solo danneggia il mercato ma crea scompiglio anche nel cliente che si accinge a comprare un mezzo da diporto, farò una piccola lista in odo che il diportista possa essere accorto nella compravendita :

- lo specchietto per le allodole : capita spesso di imbattersi in rete di molti annunci e , quando un cliente telefona per quell'annuncio specifico , l'interlocutore, subito dice che , caso strano , il mezzo è stato venduto e cerca di "propinare" una alternativa.... questo comportamento è scorretto e abbastanza antipatico perché fa perdere tempo al cliente che invece vuole quella specifica barca.

- la pretesa della mediazione non dovuta : non tutti sanno che il semplice "broker (quindi non Mediatore Marittimo" ) ha diritto alla mediazione solo dalla parte venditrice in quanto , tramite incarico , può attuare tutte le procedure per la compravendita , nello specifico la legge dice con una sentenza della Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161: la Cassazione ha innanzitutto precisato quale sia la differenza tra il mediatore ed il procacciatore d’affari, con le relative similitudini e differenze; si tratta di due figure negoziali distinte, la prima tipica e l’altra atipica, entrambe finalizzate allo svolgimento di un’attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, ma differenti in quanto il carattere di imparzialità appartiene solo al mediatore, poiché il procacciatore interviene su incarico di una sola parte e solo da questa potrà pretendere il pagamento del compenso. Pertanto, l’attività del procacciatore può essere ricondotta alla figura della mediazione atipica, rientrante nella disciplina dell’art. 2, co. 4, della legge n. 39/89.

Il Collegio ha condiviso l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, la disciplina che prevede l’obbligo dell’iscrizione all’albo da parte del mediatore per aver diritto alla provvigione, deve essere applicata anche alla mediazione atipica, per le seguenti argomentazioni.

La legge n. 39/89 statuisce l’obbligo dell’iscrizione a ruolo per chi svolge, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari, relativi ad immobili o beni mobili siano essi registrati o meno anche in modo occasionale o non continuativo. In tale categoria, rientra anche il procacciatore d’affari, che su incarico di una parte, svolge attività di intermediazione diretta alla conclusione di un determinato affare.

In conclusione : solo il mediatore marittimo può percepire la provvigione da entrambe le parti.

- doppi contratti : eh si... so che è capitato a qualcuno , ossia che qualche "procacciatore d'affari" proponesse il "doppio contratto" per fare la "cresta" sulla cifra finale , il meccanismo era che il fenomeno proponesse una barca al cliente dicendo che era sua, facendo un contratto aumentando la cifra e facendo un contratto "parallelo" con il venditore in cui lo stesso "fenomeno" gli avrebbe comprato la barca , il risultato è che il cliente avrebbe incassato la cifra richiesta e il fenomeno avrebbe trattenuto la plusvalenza....

Un consiglio a chi vuole comprare una barca :

- affidatevi ad un mediatore marittimo e nel caso la persona nono lo sia sappiate che non siete tenuti a pagare la provvigione in caso di acquisto

- pretendete di conoscere il proprietario in modo che tutto sia "trasparente"

BUON VENTO!


Un grazie ai tutte quelle persone che, segnalando soggetti abusivi o i comportamenti che ritengano poco corretti di qualche professionista, contribuiranno ad innalzare il livello qualitativo della nostra categoria

 
 

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